Ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico sono obbligati dal 1° luglio 2019, se hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro, oppure dal 1° gennaio 2020, se hanno un volume d’affari fino a 400.000 euro, a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT, devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi di un processo di di controllo interno, ricadono in tale obbligo gli esercenti:
- che sono dotati di più punti cassa per singolo punto vendita
e
- che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT.
Possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” solamente gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita.
Gli esercizi commerciali di dimensioni contenute, dotati di due casse, non dovranno essere comunque tenuti alla certificazione dei processi.
Inoltre, l’esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, pur avendo più di 3 punti cassa all’interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta.